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REQUISITI STRUTTURALI 1 - Tutti i locali destinati ad attività lavorativa devono rispettare i requisiti previsti dal DPR 303/56, fatte salve le deroghe previste e la normativa comunali di igiene edilizia vigente in materia. 2 - I locali destinati a servizi igienici, a spogliatoi ed i loro accessori compresi i magazzini senza stazionamento di persone devono avere un'altezza minima di metri 2,40. Altezze inferiori, comunque non al di sotto di mt. 2.00, saranno consentite solo ed esclusivamente per locali ad uso "cantina" (deposito vini ed affini). 3 - Le pareti dei locali destinati a lavorazione, deposito di alimenti e dei servizi igienici devono essere realizzati in materiale di colore chiaro, liscio, impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile (ad es. acciaio inox, ceramica) per un'altezza non inferiore a m.2. 4 - I pavimenti di tutti i locali devono essere realizzati in materia lavabile e disinfettabile. I pavimenti dei locali di preparazione e di deposito, ove necessario, devono essere dotati di sistemi di raccolta delle acque di lavaggio raccordabili a fognatura o altri sistemi di scarico regolarmente autorizzati. 5 - Tutti gli esercizi devono poter utilizzare uno o più servizi igienici completi in rapporto al numero dei dipendenti, ad esclusivo uso del personale. Il locale W.C. non deve essere direttamente comunicante con i locali di lavoro. 6 - In tutti i locali devono essere garantiti idonei sistemi di ventilazione naturale e/o meccanica mediante idoneo impianto di ricambio di aria. 7 - Tutti i punti di cottura, compresi i terminali di cottura (parzialmente cotti), devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione di fumi e vapori prodotti, canalizzati in canne fumarie aventi sbocco ad almeno mt. 1.50 sopra il colmo del proprio tetto e del tetto degli edifici circostanti nel raggio di mt. 10. 8 - Gli esercizi devono essere dotati di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico con erogazione di acqua calda e fredda. 9 - I prodotti alimentari di genere diverso devono essere conservati ed esposti in reparti o scompartimenti ben distinti e separati dai prodotti non alimentari. 10 - Le vetrine di esposizione degli alimenti non confezionati devono essere apribili solo dalla parte dell'addetto. 11 - Le celle frigorifere ed i frigoriferi devono essere dotate di termometri a lettura esterna. 12 - Gli alimenti non possono essere esposti all'esterno degli esercizi o al di fuori dei banchi di esposizione e/o vendita, tranne nel caso in cui siano utilizzate vetrinette chiudibili costruite in materiale idoneo a venire a contatto con gli alimenti, con esclusione degli esercizi di frutta e verdura. 13 - E' vietata la permanenza negli esercizi di qualsiasi specie animale. 14 - Per i locali adibiti ad attività agrituristiche si attuano in deroga le normative previste dalle leggi e dalle altre disposizioni di settore. 15 -I magazzini (depositi alimenti) a servizio della attività, qualora non direttamente comunicanti con la stessa, sono comunque soggetti ad autorizzazione nel contesto di quella prevista dall'art. 2 della Legge 283/62 per l'attività relativa. 16 - Per tutti gli esercizi la disposizione dei locali e delle attrezzature dovrà essere tale da consentire l'attuazione di idonei percorsi in applicazione a quanto previsto dal D.lg. 155/97. 17 - I rifiuti devono essere rimossi al più presto dai locali di lavorazione. 18 - I laboratori devono essere di dimensioni adeguate al potenziale produttivo, e comunque, di norma, il locale destinato alla produzione deve essere di almeno 12 mq. 19 - Deve essere disponibile una adeguata fornitura di acqua potabile, gli erogatori devono essere del tipo a comando non manuale né a gomito, può essere consentita la presenza di erogatori a comando a gomito nelle vasche di grandi dimensioni utilizzate per il lavaggio delle attrezzature. |
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