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AUTORIZZAZIONE SANITARIA Tutti gli esercizi di produzione, preparazione e confezionamento, compresi i piccoli laboratori annessi agli esercizi di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande (art. 231 T. U. Leggi Sanitarie), i depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresa l'attività di somministrazione ai soli alloggiati all'interno delle strutture alberghiere, devono essere autorizzati ai sensi art. 2 della L. 283/62. Gli esercizi commerciali di cui al D.lg. 114/98 che intendono effettuare esclusivamente la vendita di alimenti e bevande devono acquisire prima dello svolgimento dell'attività il nullaosta circa l'idoneità igienico sanitaria dei locali rilasciata dai Servizi e UU.OO. di Igiene Alimenti e Nutrizione, ove istituiti, o di Igiene Pubblica e/o Igiene degli Alimenti di origine animale. L'idoneità dei locali destinati al consumo di pasti in comunità o strutture aziendali deve essere attestata da parte dei servizi o UU.OO di cui sopra. La domanda per ottenere un'autorizzazione sanitaria o il nulla osta sanitario inoltrata ai sensi e secondo le modalità previste dagli artt. 25 e 26 del DPR 327/80 deve essere corredata dai seguenti allegati:
Sono soggette ad autorizzazione sanitaria le attività di produzione, preparazione e confezionamento nonché i depositi all'ingrosso di sostanze alimentari.
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